Impresa e passaggio generazionale

IMPRESA: IL PASSAGGIO GENERAZIONALE.

Il Legislatore, con una riforma ormai risalente al 2006, ha introdotto, nel nostro ordinamento il “patto di famiglia”, ovvero uno strumento che agevola il “passaggio generazionale” dell’impresa all’interno della famiglia. Il tema della pianificazione da parte dell’imprenditore della propria successione è infatti un tema molto sentito, e si è reso necessario tutelare la continuità aziendale e lo svolgimento dell’attività economica, pur cercando di contemperare l’opposta esigenza di tutela dei c.d. legittimari, ovvero i soggetti ai quali la legge riserva inderogabilmente una quota del patrimonio ereditario (ascendenti, coniuge, figli).

L’art. 768-bis c.c. definisce il patto di famiglia come: “il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti“.

Al contratto, che deve essere stipulato sotto la forma di atto pubblico a pena di nullità, devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione del patrimonio dell’imprenditore. I discendenti assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni sociali debbono liquidare gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle rispettive quote di legittima. Se v’è accordo in famiglia, come spesso accade, i partecipanti non assegnatari possono rinunciare alla liquidazione loro spettante.

Il grande vantaggio del patto di famiglia consiste nel fatto che quanto trasferito (azienda o quota societaria) non può essere più rimesso in discussione, come invece accadrebbe se si trattasse di donazione:  il patto di famiglia si basa su una finzione giuridica, ovvero l’apertura della successione dell’imprenditore, limitatamente ai beni trasferiti. Essi sono inattaccabili dalle azioni di collazione e di riduzione, e ciò consente di ritenere il trasferimento definitivo; l’assegnatario potrà esercitare l’impresa ed eventualmente cedere successivamente l’azienda o la quota societaria ricevuta senza che il terzo acquirente possa temere alcunché.

Il trattamento fiscale dell’istituto in esame è particolarmente favorevole, in quanto il trasferimento viene considerato, ai soli fini impositivi, come fosse una donazione: il patto di famiglia sconta una imposizione di favore relativamente alle imposte indirette, ed in particolare con riguardo all’imposta sulle successioni e donazioni ai sensi dall’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90, secondo cui non sono soggetti ad imposta di donazione né di successione, anche se realizzati attraverso patti di famiglia, i trasferimenti: d’azienda o di rami d’azienda; di quote sociali; di azioni.

Le condizioni per l’esenzione sono che il destinatario del trasferimento sia un discendente del disponente; se oggetto del trasferimento sono partecipazioni in società di capitali, detto trasferimento deve consentire al beneficiario di acquisire o integrare il “controllo” della società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma n 1 del codice civile;

i beneficiari del trasferimento proseguano l’esercizio dell’impresa o detengano il controllo della società le cui quote sono state trasferite per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

L’esenzione si estende anche alle imposte ipotecaria e catastale relative agli immobili contenuti nell’azienda ceduta, a norma degli artt. 1 co. 2 e 10 co. 3 del DLgs. 347/90.

Sussistendone i requisiti, dunque, si può affermare che il “patto di famiglia” costituisca un’alternativa alla donazione, ad essa preferibile per i motivi sopra esposti.

Qualora invece l’imprenditore non voglia gestire il passaggio generazionale finché è in vita, ma in un momento successivo alla sua morte, resta valido lo strumento testamentario, per la redazione del quale è consigliabile rivolgersi al notaio di fiducia, che saprà configurare i passaggi tecnici necessari per realizzare un’attribuzione che sia più stabile possibile e non vada a creare lesioni delle quote di legittima riservate agli aventi diritto.